Il Notaio e le Donazioni
Le donazioni
La donazione
è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da
parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce
effetti se non alla morte del suo autore.
Lo spirito
della donazione è in realtà il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle
persone a noi legate da affetti o da amicizia.
Aiutare i
propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico,
ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione
di un obiettivo di beneficenza ….
Chi desidera
tutto questo può farlo attraverso le donazioni.
La donazione
presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un
corrispettivo ed il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un
contratto. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne de-rivano esigono
che questo si debba realizzare seguendo forme particolari.
Chi dona può
apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari
fattispecie di donazione.
La donazione
è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il
depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente
arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto
necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto
civili che fiscali, di tale atto.
L'opportunità
di una donazione deve analizzarsi caso per caso, avendo presente i seguenti
elementi, che il vostro notaio di fiducia potrà aiutarvi a valutare, e
precisamente: il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo,
le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed
eventuali vantaggi di un simile atto.
Spesso, la
scelta per la donazione, rispetto ad un atto a titolo oneroso (cioè con
corrispettivo), si farà nell'ambito di un programma successorio globale e
tenendo presente i rapporti che intercorrono tra successione a causa di morte e
donazione.
La convenienza della donazione
1) È
più conveniente beneficiare un soggetto tramite atto di donazione o tramite
attribuzione mortis causa?
Va precisato
al riguardo che sia l'atto di donazione che il trasferimento dei beni mortis
causa non sono soggetti all'imposta.
Si ricorda,
tuttavia, che, mentre per la donazione tra soggetti tra i quali non ricorrano
né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il
quarto grado oppure non ricorra alcun rapporto di parentela, saranno dovute le
imposte di trasferimento, per quanto eccede la franchigia, per le successioni
mortis causa a favore dei medesimi soggetti, non sarà dovuta alcuna tassa,
qualunque sia il valore dei beni relitti. Ciò comporta la convenienza fiscale a
disporre per testamento, anziché per donazione, a favore dei soggetti suddetti.
Sia nel caso
di successione che nel caso di donazione, occorrerà, comunque, pagare le
imposte ipotecarie e catastali.
E'
possibile, inoltre, conseguire un risparmio di spesa redigendo un semplice
testamento olografo, che, a differenza della donazione, non comporta di dover
ricorrere al ministero di un notaio e conseguentemente di dover sostenere i
relativi oneri economici. Resta, comunque, preziosa la consulenza del notaio in
ordine al contenuto del testamento, in quanto egli è esperto in materia
successoria e saprà indicarvi come raggiungere al meglio i vostri obiettivi,
senza ledere i diritti di eventuali vostri legittimari.
2) È
più conveniente donare o vendere?
Va
considerato, innanzitutto, che la donazione può essere fatta oggetto di azione
di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di riserva e ciò
comporterà anche la difficoltà di ottenere finanziamenti dalle Banche, con
garanzia reale sull'immobile donato, alla luce di quanto previsto dal Codice
Civile. Infatti gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono
liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati.
Per contro,
la donazione si rivela più vantaggiosa sotto il profilo fiscale essendo esente,
salve le ipotesi considerate, da imposta di donazione.
In
conclusione, la donazione è più vantaggiosa fiscalmente, ma presenta problemi
di carattere civilistico; la vendita è più onerosa fiscalmente, ma meno problematica
a livello civilistico (anche se eventuali legittimari potrebbero provare, una
volta morto il disponente, che la vendita simulava, in realtà una donazione,
con riproposizione, in tal caso, delle problematiche sopra evidenziate con
riguardo alla donazione).
Cosa significa donare
La donazione
è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante)
arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto
proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione.
In pratica,
è l'atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla
prestazione di un vitalizio.
Poiché la
donazione è un contratto, è necessario che vi siano tutti i requisiti per la
conclusione di un valido contratto: occorre che ciascuno (donante e donatario)
presti un valido consenso, il donante e il donatario devono essere capaci di
donare e di ricevere la donazione, la causa della donazione deve essere lecita.
Affinché una
donazione sia valida occorre in particolare:
- la volontà
del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza
esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L'interesse del donante deve
sempre essere non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale …)
- il
trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera
beneficiare. Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una
donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante
-
l'accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un
regalo! Tale accettazione deve essere espressa.
I rischi e i problemi della donazione
La donazione
è un atto rischioso e richiede l’assistenza di un professionista esperto:
Clausole e patti aggiunti alla donazione
Chi intende donare un bene può voler apporre
all'atto di donazione svariate clausole, per raggiungere i più diversi
obiettivi. Il notaio è un professionista esperto ad elaborare dette clausole ed
ad adattarle alle esigenze del cliente, pur nei limiti del rispetto delle norme
di legge.
Ci possono essere:
La forma
della donazione
La donazione deve essere fatta per atto
pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunziabile
di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto.
Se la donazione ha ad oggetto beni mobili,
il valore di tali beni deve essere indicato nel medesimo atto di donazione o in
un atto a parte e ciò anche nel caso di donazione d’azienda costituita in tutto
o in parte da beni mobili.
Dette prescrizioni formali devono essere
seguite anche nel caso in cui si doni fingendo di vendere (donazione
dissimulata): occorre infatti guardare al contratto che realmente si stipula e
non a quello apparente ed è necessario informare il notaio delle proprie vere
intenzioni, perché egli possa salvaguardare la validità del contratto.
Tuttavia, la forma dell'atto pubblico non è
richiesta nei seguenti casi:
In questi casi non è richiesta la forma
dell'atto pubblico notarile, ma comunque è sempre necessario rispettare la
forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l'intento
donativo.
L'azione di
riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei
diritti dei legittimari
Nel nostro sistema giuridico, la legge
riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto
(coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”)
una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal
de cuius con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano,
infatti, la successione): è questa la successione necessaria. Essa costituisce
un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo
la donazione un anticipo della propria successione.
Può, così, accadere che il testamento o le
eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei
legittimari (o eredi necessari).
In questo caso sia il testamento che le
donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.
Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o
leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle
donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di
legittima, per ottenere la quota spettante.
L’azione di riduzione è soggetta alla
prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione
(secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della
morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione
lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Le donazioni effettuate in vita dal defunto
si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che
soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte..
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto
si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa
volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo
dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti
.
Va, inoltre, ricordato che i soggetti
legittimati a proporre l’azione di riduzione non possono rinunciare al diritto
di proporla, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con
dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono
solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già
morto.
Per evitare la riduzione, si consiglia di
rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa
l'esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistano, i loro
diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare la formazione
di un atto impugnabile.
Le imposte dovute per le donazioni
Sotto il profilo tributario, le donazioni
sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge
dei "100 giorni").
Infatti, qualsiasi bene venga donato e
qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra
parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado,
nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione
immobiliare.
In tale caso occorre sostenere il pagamento
delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione
dell'atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore
catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione
dell'atto al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del
maggior valore indicato in atto.
Tuttavia, queste percentuali si abbattono
alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora
ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione
"prima casa".
Se, invece, tra donante e donatario non
ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o
entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla
donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo
letto dell'altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini – suocero,
nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:
- si paga la normale imposta di registro per
la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di
franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote
proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici,
l'8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni
agricoli). Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di
handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1
miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;
- si paga il 3% di imposta ipotecaria e
catastale sull'intero valore donato (quindi senza tenere conto della
franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrano i presupposti per
l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa", ipotesi nella quale il
carico di queste imposte si limita a complessivi Euro 258,22.
Occorre, poi, verificare se, a tali donazioni,
per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di
franchigia, trovino applicazione le agevolazioni previste in tema di atti a
titolo oneroso.
Quanto alle donazioni c.d. indirette, se
fatte al coniuge, ai parenti in linea retta ed ai parenti in linea collaterale
fino al quarto grado, sono totalmente detassate, collegate o meno che siano ad
un trasferimento oneroso, mentre, se effettuate a favore di soggetti diversi
dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado, sono
sicuramente detassate nell’ipotesi in cui il valore attribuito a ciascun
beneficiario non superi l’importo della franchigia.
La riforma (legge n. 383/2001) non modifica,
invece, in alcun modo, l’imposizione sul valore aggiunto degli atti di donazione,
applicabile in quanto gli stessi realizzino una destinazione di beni a finalità
estranee all’esercizio d’impresa (cfr. l’art. 2, comma 2, nn. 4) e 5), del
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne consegue che in caso di donazione da
imprenditore al coniuge, a parenti in linea retta o altri parenti entro il
quarto grado, si applica l’imposta sul valore aggiunto con le aliquote
corrispondenti alla tipologia dell’operazione effettuata.
Le agevolazioni "prima casa"
Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti
imposte:
Tuttavia queste percentuali si abbattono
alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora
ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione
"prima casa". Vale a dire che:
1) l'immobile deve essere ubicato:
2) nel caso in cui il donatario sia
cittadino italiano emigrato all'estero (iscritto quindi all'Aire), l'immobile
ricevuto in donazione deve essere la "prima casa" posseduta dal
donatario medesimo sul territorio italiano;
3) nell'atto di donazione il donatario deve
dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto della donazione;
4) nell'atto di donazione il donatario deve
dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa"
per gli acquisti a titolo oneroso.
Occorre precisare che: