Cosa
bisogna fare per dare vita ad una società
Le
parti che intendono costituire una società devono concludere un contratto: il
contratto di società (c.d. atto costitutivo), con il quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili.
Tuttavia, è ammesso dall’ordinamento giuridico che la costituzione di una
società possa avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale:
per esempio, società unipersonale per azioni od a responsabilità limitata e
costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione
dell'assemblea della società scissa.
Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai
comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto:
tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla
prova l’esistenza della società. Non può, comunque, mai esistere una società
di capitali di fatto.
Quale
capacità è richiesta per poter sottoscrivere un contratto di società
I
soggetti interessati a divenire soci, siano essi persone fisiche, società,
associazioni o, in generale, enti, devono essere capaci di agire, cioè di porre
in essere validamente atti giuridici.
Ma le società di capitali possono essere socie di una società di persone? La
questione è stata controversa sino a tempi recenti, ma la legislazione in
vigore dal primo gennaio 2004 risolve affermativamente il problema.
Anche la partecipazione di altri enti alle società può dar luogo a soluzioni
diverse a seconda dell'ente partecipante e del tipo di società partecipata.
Volendo fornire un’informazione in generale, possono costituire una società
tutte le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni, che abbiano
cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.
La partecipazione di minori, anche emancipati, di inabilitati e di interdetti,
pur essendo generalmente possibile, è subordinata a particolari autorizzazioni.
La varietà e la molteplicità delle stesse a seconda del tipo di società da
costituire e delle circostanze che ne determinano la nascita – ad esempio la
comunione ereditaria di un azienda – consigliano di rivolgersi volta per volta
al vostro notaio di fiducia per individuare il giusto iter nel caso concreto.
Requisiti
essenziali del contratto di società
Tre
sono i requisiti essenziali del contratto di società:
Conferimenti.
Il patrimonio sociale e il capitale sociale
I
conferimenti sono le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza del
contratto di società.
I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del
patrimonio iniziale della società.
La loro funzione è quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo
svolgimento dell’attività di impresa.
Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società,
parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al
rischio di impresa: precisamente, il socio corre il rischio di non ricevere
alcun corrispettivo per l’apporto effettuato se la società non consegue
utili, e corre il rischio ulteriore di perdere, in tutto o in parte, il valore
del conferimento se la società subisce perdite.
Possono essere oggetto di conferimento le seguenti entità: denaro, beni in
natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in
proprietà o concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa
sia manuale che intellettuale, crediti, aziende. In breve può costituire
oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che
le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività
di impresa.
Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali
e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare,
sono conferibili solo nella società a responsabilità limitata.
È opportuno fissare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e
di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.
Il
patrimonio sociale
Il
patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi,
facenti capo alla società. Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei
conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società
il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende
economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene
accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di
esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.
Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i
creditori della società.
Il
capitale sociale
Il
capitale sociale è un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei
conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo
della società.
Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire
(capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre
entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano
tale valore monetario.
Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a
quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di
ridurlo.
L'oggetto
sociale
Chi
costituisce una società è spinto dallo scopo (c.d. scopo mezzo) di esercitare,
in comune con altri soggetti, una determinata attività economica. Tale attività
costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto
costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società
solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto
costitutivo.
Deve trattarsi di un’attività produttiva, cioè, di un’attività a
contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla
produzione o allo scambio di beni o servizi, mentre non può limitarsi al mero
godimento e gestione dei beni perché, altrimenti, si avrà una comunione e non
una società (con l’eccezione delle società di gestione).
È essenziale, inoltre, per aversi società, che l'attività produttiva sia
esercitata in comune.
La
partecipazione agli utili
L’esercizio
in comune di un’attività economica sotto forma di società è finalizzato
alla realizzazione di un guadagno (lucro oggettivo) destinato ad essere
successivamente suddiviso tra i soci (lucro soggettivo). Questo è il c.d. scopo
di lucro o profitto. Le società che perseguono questo fine sono definite società
lucrative (società di persone e società di capitali).
Esistono, tuttavia, altri tipi di società (le società cooperative) che per
legge devono perseguire uno scopo diverso da quello lucrativo e, precisamente,
uno scopo mutualistico.
Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale
diretto che potrà consistere, a seconda del campo di attività della
cooperativa, in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro
prestato dai soci nella cooperativa.