La
società in accomandita semplice
Se
le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo
anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.).
Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in
nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per
la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito
esaminate.
Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
La
s.a.s. è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio
di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale
(rinvio alla società semplice).
Quanto al regime di responsabilità della società e dei soci per le
obbligazioni sociali, si fa rinvio alla società in nome collettivo, con la
precisazione che nella s.a.s. è esclusa ogni responsabilità dei soci
accomandanti, sempre che non si siano ingeriti nell’amministrazione.
Per la costituzione della s.a.s. valgono le stesse regole che disciplinano la
s.n.c.. Va solo aggiunto che è richiesto che vengano indicati distintamente
quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti.
Anche per lo scioglimento e la liquidazione della società in accomandita
semplice si deve fare riferimento alla disciplina della società semplice.
Va pero sottolineato che:
I
soci accomandatari
Per
legge tutti i soci accomandatari sono amministratori della s.a.s..
Tuttavia, l'atto costitutivo, può affidare l'amministrazione ad uno o alcuno
degli accomandatari, escludendo gli altri dall'amministrazione.
Agli accomandatari amministratori sono generalmente applicabili le regole
dettate per gli amministratori di s.n.c.
La loro responsabilità è identica a quella gravante sui soci di s.n.c.,
quindi, illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del
patrimonio sociale.
I
soci accomandanti
Gli
accomandanti sono soci esclusi, in linea di principio, dall'amministrazione
della società.
Essi possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della
società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione
specifiche.
Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente
al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se
non quello di perdere il valore del capitale conferito.
Tuttavia, perde il beneficio della limitazione della responsabilità quando
viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione e quando consente
l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.
In cosa consiste il divieto di ingerenza da parte del socio accomandante?
Il socio accomandante, generalmente, è privo di ogni potere decisionale
autonomo circa l'amministrazione sociale.
In generale, quindi, egli non può compiere atti di amministrazione interna, nè
atti di rappresentanza, pena la perdita della responsabilità limitata e la sua
eventuale possibilità di subire il fallimento.
E' possibile, comunque, che l'accomandante rappresenti la società in forza di
procura speciale per i singoli affari o compia determinati atti sotto la
direzione degli accomandatari.
Modifiche
della società in accomandita semplice
Modifiche
del contratto sociale durante la vita della società
La
disciplina della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili
a quella della società semplice.
Inoltre, quanto alla modifica soggettiva conseguente al trasferimento della
quota sociale, occorre distinguere tra quota dell’accomandatario e quota
dell’accomandante.
Pensiamo all'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari intenda trasferire la
propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà
sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non dispone diversamente,
sarà necessario il consenso di tutti gli altri soci, sia accomandatari che
accomandanti. Per la trasmissione della quota sociale a causa di morte, sarà
necessario anche il consenso degli eredi (rinvio alle società in nome
collettivo e semplice).
Pensiamo, invece, all'ipotesi in cui uno dei soci accomandanti intenda
trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto
tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, sarà necessario il consenso dei soci (accomandanti e
accomandatari) che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per il
trasferimento della quota sociale a causa di morte non è necessario il consenso
dei soci superstiti.
Tuttavia, è possibile elaborare clausole che prevedano una diversa disciplina:
anche in questo caso la consulenza del vostro notaio di fiducia potrà essere
particolarmente utile, soprattutto per i riflessi di ordine successorio connessi
a tali clausole.