La
società in nome collettivo
Se
le parti vogliono costituire una società in nome collettivo, dovranno
rispettare la specifica disciplina dettata al riguardo dal codice civile,
tenendo presente, comunque, che, per molti aspetti, la legge rinvia alle norme
che regolano la società semplice, le quali, pertanto, si applicheranno anche
alla società in nome collettivo.
Alla luce di tale rinvio, la presente scheda prevede, dunque, molteplici
richiami alle tematiche già trattate e sviluppate con riguardo alla società
semplice.
La società in nome collettivo (per brevità s.n.c.) è un tipo di società che
può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per
l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).
In questa forma di società, tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario non
produce effetto nei confronti dei terzi.
La suddetta caratteristica è propria della sola s.n.c. e non ricorre negli
altri due tipi di società di persone (infatti, nella società semplice può
escludersi la responsabilità dei soci non rappresentanti e nella società in
accomandita semplice è essenziale, invece, che solo alcuni dei soci rispondano
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali).
Nell’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio
il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società
o sul patrimonio dei singoli soci?
Nella s.n.c., per il pagamento dei debiti sociali, risponde in via primaria la
società con il suo patrimonio e, in via sussidiaria ed eventuale, rispondono i
singoli soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale.
Anche nella s.n.c., come nella società semplice, i soci godono, pertanto, del
beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, il quale però opera
in via automatica.
Solo se il patrimonio sociale è insufficiente per il soddisfacimento delle
proprie pretese, il creditore potrà chiedere il pagamento ad uno qualunque dei
soci.
Quanto all’amministrazione e alla rappresentanza della s.n.c., ad essa si
applicano le medesime regole che ilcodice civile detta per le società semplici.
Anche le regole che disciplinano lo scioglimento e la liquidazione della società
in nome collettivo sono analoghe a quelle della società semplice. Tuttavia,
sono altresì cause specifiche di scioglimento della s.n.c. il fallimento della
stessa e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la
liquidazione coatta amministrativa della società.
Come
si costituisce la snc
Anche
in questo caso deve essere concluso un contratto di società (espressamente
denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato
dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega.
Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi
essenziali dell'organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di
funzionamento della società.
Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall'atto costitutivo, ne
costituisce parte integrante.
E' necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della s.n.c. nel
registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di
esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della
medesima. All’iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità
per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del
contratto sociale ed in seguito le modificazioni e gli eventi più rilevanti
della vita della società. Tali informazioni sono coperte dalla pubblica fede
(parola del notaio): è per questo che sia gli atti costitutivi che quelli
modificativi del società vanno preventivamente vagliati dal notaio nella sua
qualità di soggetto terzo ed imparziale abilitato dallo Stato ad esercitare
detta funzione.
Se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la s.n.c. viene
comunque ad esistenza; tuttavia, l’omessa iscrizione dell’atto costitutivo
comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati
dalle norme dettate per la s.n.c., ma dalle norme, meno favorevoli per i soci,
dettate per la società semplice proprio per la mancanza di pubblicità relativa
all’esistenza di tale soggetto.
La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare.
Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in nome collettivo si
fa rinvio alla società semplice.
Modifiche
del contratto sociale durante la vita della società
Anche
nelle s.n.c., può accadere che, durante la vita della società, i soci
intendano apportare modifiche all'atto costitutivo.
Se non è convenuto diversamente, tali modifiche devono essere adottate
all'unanimità e devono risultare come per l’atto costitutivo da un atto
pubblico o da una scrittura privata autenticata in quanto è prescritto dalla
legge che anche le suddette modificazioni siano iscritte, su richiesta degli
amministratori o del notaio, nel registro delle imprese per le medesime esigenze
pubblicitarie messe in risalto nel precedente paragrafo.
Possono essere apportate modifiche soggettive, cioè, modifiche riguardanti
mutamenti nella composizione personale della società. Ad esempio, la cessione
di quota sociale, l'ingresso di un nuovo socio, la sostituzione di un socio, la
cessazione della qualità di socio.
Oppure possono essere apportate modifiche oggettive, cioè, modifiche
riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo. Ad esempio: proroga di durata
della società, riduzione o aumento del capitale sociale, trasferimento della
sede sociale, decisione di scioglimento, cambiamento dell'oggetto sociale,
variazione del numero degli amministratori o dei rappresentanti nominati con
l'atto costitutivo, revoca dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo,
modificazione dei criteri di ripartizione degli utili, trasformazione in altra
società, fusione e scissione.
La
riduzione e l'aumento del capitale sociale
Pensiamo
all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è
necessario fare?
L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la
società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia
ridotto o reintegrato in misura corrispondente.
Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste
alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite,
anche se esse siano tali da azzerare l'intero capitale.
Vero è, comunque, che, se la società intende tornare a distribuire gli utili
ai propri soci, non si sfugge all’alternativa posta dalla legge: riduzione del
capitale fino a completo ripianamento delle perdite o reintegrazione dello
stesso da parte dei soci.
Accanto all'ipotesi di riduzione del capitale per perdite sopradescritta, vi è
l'ipotesi della riduzione del capitale c.d. per esuberanza.
Si tratta di un'operazione reale di diminuzione del patrimonio netto che la
società può adottare. In tal caso le modalità di riduzione sono due:
Qualora
i soci, invece, decidano di aumentare il capitale sociale, come dovranno
operare?
L'aumento può essere a pagamento o gratuito.
Se l'aumento è a pagamento, la società incrementa il capitale facendo entrare
nuovi soci in società o raccogliendo nuovi conferimenti dai soci preesistenti.
Se l'aumento è gratuito, i soci decidono di trasferire a capitale dei valori già
esistenti nel patrimonio, come ad esempio le
riserve eventualmente create in conto capitale.
Nella società di persone la costituzione di riserve non è obbligatoria.
Tuttavia, l'atto costitutivo o i soci all'unanimità possono decidere la loro
formazione, mediante l'accantonamento di utili che si ritenga opportuno non
distribuire tra i soci.
Quando vi è il passaggio a capitale delle riserve, la quota di partecipazione
alla società di ciascun socio si accresce proporzionalmente alla partecipazione
agli utili di ciascuno di essi, salvaguardando, in questo modo, anche la
posizione del socio d'opera.