La società semplice

 

La società semplice costituisce la forma più elementare di società.
La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.
La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:

Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.
Pensiamo all’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?
Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora sia stato richiesto direttamente al socio, per primo, il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero potrà indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

 

 

Come si costituisce la società semplice

 

La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di massima semplicità:

Non essendo prescritte forme speciali, la costituzione può, quindi, aver luogo anche verbalmente o per fatti concludenti (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi ci sono evidenti difficoltà di provare l’esistenza del vincolo.
Tuttavia è richiesta necessariamente la forma scritta quando:

Con la stipulazione del contratto di società, i contraenti assumono la qualità di soci, dalla quale derivano diritti e obblighi espressamente previsti dalla legge.
L'obbligo di conferimento è essenziale per l'acquisto di tale qualità. In particolar modo per le società semplice la legge stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Nelle società di persone, diversamente da quanto avviene per le società di capitali, nessuna limitazione è posta all'autonomia negoziale delle parti per quanto riguarda i beni conferibili. Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Possono, quindi, aversi conferimenti in denaro, in natura (immobili, macchine, materie prime o lavorate) o di crediti.
Si possono conferire, in proprietà o in godimento, aziende, pur se gravate da debiti, e anche prestazioni di garanzia (fideiussioni e avalli).
I conferimenti possono essere costituiti anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società (c.d. socio d'opera).


Amministrazione e rappresentanza legale della società

 

L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Quando l'amministrazione della società spetta a più soci (tutti o alcuni) e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione l'amministrazione disgiuntiva: ciascun socio è amministratore, ovvero ha il potere di amministrare e potrà compiere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori, o ad informarli preventivamente delle operazioni progettate.
L'amministrazione disgiuntiva offre il vantaggio di giungere con rapidità alle decisioni, ma non è senza pericolo dato che il singolo amministratore può porre in essere operazioni non proficue per la società all'insaputa degli altri.
Proprio per questo motivo è possibile prevedere il metodo dell'amministrazione congiuntiva.
L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo o attraverso una modificazione dello stesso, dato che, nel silenzio delle parti, la regola è l'amministrazione disgiunta.
L’amministrazione congiuntiva, inoltre, può essere all’unanimità o a maggioranza. In quella all’unanimità è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali, in quella a maggioranza basta il consenso della maggioranza degli amministratori, calcolata in relazione agli utili agli stessi attribuiti.
Sia l'amministrazione disgiuntiva che quella congiuntiva possono essere affidate a tutti i soci oppure ad alcuni soci soltanto.
Si può prevedere, infine, che l’amministrazione della società sia affidata ad uno soltanto dei soci.
Le opzioni sono, quindi, molteplici ed il notaio potrà, data la sua competenza, aiutarvi ad elaborare un modello di amministrazione adatto alle vostre esigenze e a quelle dell'impresa.
Mentre l'amministratore è colui che ha il potere di gestione della società, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali (tale potere ha rilevanza interna), il rappresentante, invece, è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società (tale potere ha rilevanza esterna).

 

Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

 

Durante la vita della società, i soci possono modificare il contratto sociale, ma, se non è convenuto diversamente, è necessario il consenso di tutti.
Sono considerate modificazioni del contratto sociale i mutamenti nella compagine sociale (si pensi al trasferimento della quota sociale per atto tra vivi e a causa di morte) e le modificazioni dell’oggetto sociale.
Il consenso al trasferimento della quota può essere dato in via preventiva, inserendo nell’atto costitutivo una clausola che preveda la libera trasferibilità tra vivi della quota sociale e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.


Scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio: cause e liquidazione della quota sociale

 

È ammesso che il singolo socio possa cessare di far parte della società. Cause di cessazione sono: la morte del socio, il recesso e l’esclusione.
Il venir meno di uno o più soci per una delle suddette cause non determina, comunque, lo scioglimento della società.


La morte del socio

 

Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.
Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:

Ma è pur sempre data ai soci ampia libertà di predeterminare, nel contratto sociale, le conseguenze della morte di uno di essi, inserendo al riguardo specifiche clausole. Tra le più diffuse, ci sono:

Le clausole di continuazione possono a loro volta distinguersi in tre gruppi:

Questi tipi di clausole non sono considerate tutte valide dalla giurisprudenza, per contrasto con divieti di legge, quali il divieto dei patti successori: per la loro formulazione e per le loro implicazioni di carattere successorio è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia che potrà elaborare una clausola sicura in base alle vostre esigenze.


Il recesso del socio

 

Se per qualsiasi causa il socio non intende più far parte della società, può esercitare il diritto di recesso.
Precisamente, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente.
Diversamente, se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa.
Il contratto sociale può comunque prevedere altre ipotesi di recesso, specificandone le modalità di esercizio.


L'esclusione

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale può avvenire anche a seguito di esclusione del socio dalla società.
In alcune ipotesi l'esclusione opera di diritto (per es. nel caso in cui il socio sia dichiarato fallito), in altri casi l'esclusione è rimessa alla volontà degli altri soci, quando ricorrano determinate cause previste dalla legge o dal contratto di società.
In tutti i casi fin qui esaminati in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per morte recesso od esclusione, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota sociale.
Pertanto il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, anche se al momento presenti nel patrimonio sociale, nè può pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento finchè dura la società, salvo che non sia stato diversamente pattuito.
Il valore della quota oggetto di liquidazione è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.


 

Lo scioglimento della società

 

La società semplice può sciogliersi nei seguenti casi:

Quando si verifica una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione. Nel corso del procedimento di liquidazione, si provvederà al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.
Gli amministratori potranno compiere solo gli atti urgenti al fine di definire i rapporti in corso, mentre i liquidatori nominati, che ad essi subentrano, non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.
Permane, invece, l'obbligo da parte dei soci di eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali.
Compiuta la liquidazione, la società può dirsi estinta.
E' data facoltà ai soci di revocare lo stato di liquidazione, prima che questa sia compiuta.
Conseguentemente vi sarà il ritorno della società alla normale attività di gestione con continuazione della stessa società: non ci sarà, cioè, costituzione di una nuova società.
La decisione di revoca deve essere adottata all'unanimità.