Il
Notaio e le società
Le
società
Una
società ha un'esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa
potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure essa potrà essere
sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.
Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un
patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede
e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le
compongono.
Si parla di soggetti collettivi non personificati.
In alcuni tipi di società (società di persone), non vi è però completa
autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in
diverse misure, rispondono dei debiti della società.
Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno,
invece, il riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, della cosiddetta
personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo
rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società non
rispondono mai i soci con i loro beni, salvi determinati casi previsti dalla
legge.
In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il
patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci
è reso autonomo rispetto a quello della società.
La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita
automaticamente: è necessaria, a tal fine, l'iscrizione dell'atto costitutivo
presso il Registro delle Imprese.
La
messa in comune di beni e di fondi
Per
l'esercizio di un'attività economica, sono spesso necessari grossi investimenti
che potrebbero superare le disponibilità finanziarie di una sola persona.
L'esercizio dell'attività economica in forma societaria permette a più persone
di investire e di lavorare insieme: così ciascuno potrà godere dei benefici
dell'attività svolta proporzionalmente alla parte degli investimenti effettuati
e del lavoro prestato.
In cambio dei beni apportati, si ottiene un corrispettivo, ossia una
partecipazione (quota o azione) al capitale della società.
Nel corso della vita della società, i soci fondatori o nuovi soci potranno
apportare, mediante conferimenti, nuovi beni, per esempio, con un aumento del
capitale.
I beni conferiti entrano a far parte del patrimonio della società e
l'investitore non potrà più recuperare il suo apporto, ma dovrà attendere lo
scioglimento della società o, se non vuole più stare in società, cedere la
sua partecipazione a terzi ovvero recedere, solo nei casi in cui ciò è
ammesso, dal contratto di società, ma mai ottenere la restituzione di quanto
conferito.
L'autonomia
patrimoniale
Nelle
società di capitali si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta, nel senso
che i soci rispondono dei debiti della società soltanto nei limiti della quota
conferita.
Ciò comporta:
Le
vicende patrimoniali dei soci nelle società di capitali, dunque, non intaccano
il patrimonio sociale e viceversa, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui
tutte quote o azioni si concentrano nelle mani di una sola persona, (vedi però
quanto precisato per la s.r.l. unipersonale secondo la normativa attuale e per
la s.p.a. unipersonale regolamentata dall’art. 2325 comma 2 c.c. nuovo testo
conseguente alla riforma delle società).
Nelle società di persone si realizza invece un'autonomia patrimoniale
imperfetta:
L'autonomia
patrimoniale perfetta comporta che dal fallimento della società non consegue di
regola il fallimento dei soci, mentre nel caso di autonomia patrimoniale
imperfetta fallisce anche il socio illimitatamente responsabile.
Inversamente se fallisce il socio illimitatamente responsabile, non fallisce,
però, la società.
La
durata della società
La
durata delle società di persone
Il termine di durata non è elemento essenziale per la costituzione delle società
di persone. Le parti possono anche pattuire espressamente la durata
indeterminata.
Il termine, quando è previsto, determina, al suo verificarsi, lo scioglimento
della società.
Il termine può essere modificato o rimosso per volontà dei soci mediante:
La
durata delle società di capitali
Anche le società di capitali possono oggi essere costituite a tempo
indeterminato, ma in tal caso i soci hanno diritto di recedere: si tratta quindi
di una scelta da adottare con cautela, dato che la possibilità di recesso
rappresenta un forte motivo di instabilità della compagine sociale.
I segni distintivi
La
società, nello svolgere la propria attività, può utilizzare dei segni
distintivi quali la ditta, l’insegna e il marchio.
La ditta contraddistingue l’imprenditore nell’esercizio dell’attività di
impresa, il marchio consente di identificare e di distinguere i beni e i servizi
prodotti da una società, e, l’insegna, infine, individua i locali in cui è
esercitata l’attività di impresa.
La sede sociale
Ogni
società deve indicare, nell’atto costitutivo, una sede legale, ove si presume
che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.
La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con
autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza
stabile, l’attività sociale.
La
nazionalità
La
società ha nazionalità italiana quando, in Italia, si è perfezionato il
procedimento di costituzione ed è stata effettuata l’iscrizione presso il
Registro delle Imprese.
La società italiana è, come tale, soggetta alla disciplina organizzativa e
fiscale dettata del legislatore italiano.