Il rapporto personale tra il notaio e le parti
Per legge "il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria
direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto" (art.
47 della legge notarile, modificato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 di
semplificazione). Il notaio deve indagare la volontà delle parti in modo
approfondito e completo, mediante domande e scambio di informazioni intese a
ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della volontà
prospettatagli (codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato
il 24 febbraio 1994).
Perciò, il rapporto tra il cliente ed il notaio inizia di regola prima della
stipulazione e della lettura dell’atto notarile, per permettere al cliente di
esporre in modo completo la sua volontà ed al notaio di comprenderla; e il
notaio ha il dovere di orientare personalmente le parti nella scelta tra gli
atti e le clausole che è possibile utilizzare per realizzare nel modo più
completo lo scopo pratico che le parti si propongono, adeguandolo però alle
norme imperative di legge (e cioè alle norme alle quali non è possibile
derogare).
L’indagine della volontà delle parti può essere compiuta anche al momento
del ricevimento dell’atto pubblico o dell’autenticazione della scrittura
privata.
Il notaio può avvalersi di collaboratori nei rapporti con le parti; e risponde
dell’operato dei suoi collaboratori, che operano comunque sotto la sua
direzione. In ogni caso il notaio non può delegare ad altri l’indagine della
volontà delle parti, che hanno diritto di manifestarla sempre a lui
personalmente.
Anche quando l’atto è redatto in conformità ad una bozza predisposta dalle
parti o da una di esse (esempio: contratto di mutuo bancario) o da altri
(esempio: procura predisposta da un'agenzia di pratiche automobilistiche), il
notaio deve spiegare alle parti il contenuto e gli effetti giuridici dell’atto
e accertare che essi corrispondano alla volontà di tutte le parti.